Consulenza Fondi Patrimoniali

I fondi patrimoniali

 

Il fondo patrimoniale è un vincolo costituito, con atto notarile, su un complesso di beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito), che vengono destinati ai fini di soddisfare i bisogni della famiglia. Questi bisogni comprendono, oltre alle necessità primarie, anche il mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi.

La legge dispone che i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi non sono soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tra questi rientrano sicuramente tutti i debiti contratti nell’esercizio di un’impresa commerciale o comunque di un’attività professionale, ma anche, secondo l’opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni, da sanzioni penali o amministrative.

Per i debiti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, i creditori possono impugnare la costituzione del fondo esercitando l’azione revocatoria fallimentare (entro due anni dalla costituzione del fondo) oppure la revocatoria ordinaria (entro cinque anni, ricorrendone i presupposti). I coniugi devono sempre dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

 

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Il fondo patrimoniale, dunque, non può mai essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti preesistenti. Un simile tentativo, potrebbe avere rilevanza penale, soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato.

E’ disciplinato negli articoli da 167 a 171 c.c. Il suo ambito è quello familiare con riferimento alla famiglia legittima. Pertanto non può esservi fondo patrimoniale se non in presenza di matrimonio.

Gli elementi strutturali e gli aspetti di inderogabilità che lo caratterizzano possono così riassumersi:

  • Il fondo patrimoniale:
  1. Trova il suo presupposto indispensabile nella esistenza di una famiglia legittima, che ne costituisce pure la condizione di efficacia;
  2.  Si caratterizza nel vincolo di destinazione imposto ai beni, che rappresenta la sua stessa funzione;
  3.  Può essere costituito da uno o entrambi i coniugi, ovvero da un terzo soggetto estraneo alla famiglia;
  4.  Deve essere costituito necessariamente per atto pubblico quando è formato dai coniugi, mentre se è un terzo che vi provvede è previsto anche il testamento. Se il fondo patrimoniale viene costituito per atto tra vivi esso deve rivestire la forma dell’atto pubblico ricevuto con l’assistenza di due testimoni a pena di nullità.
  • Nel fondo patrimoniale possono confluire solo beni immobili, mobili registrati e i titoli di credito vincolati rendendoli nominativi;
  • I frutti e comunque le utilità derivanti dai beni che costituiscono il fondo devono essere destinati alle necessità della famiglia;
  • Nella configurazione della legge il fondo patrimoniale comporta la contitolarità in capo ai coniugi dei diritti che lo costituiscono e la parità di quote, con inoltre la applicabilità ad esso delle norme che riguardano l’amministrazione della comunione legale (per gli atti di straordinaria amministrazione se sono figli minori occorre, oltre all’agire congiunto l’autorizzazione giudiziale);
  • il limite posto dall’art.170 c.c. alla esecuzione sui beni e sui frutti del fondo;
  • La fisiologica temporaneità del fondo patrimoniale, che cessa con il cessare della famiglia.

 

consulenza struttura fondo

 

Relativamente alla proprietà si possono avere le seguenti forme di fondo:

    1. Fondo costituito da un terzo per atto tra vivi o per testamento con trasferimento della proprietà ai coniugi
    2. Fondo costituito da un coniuge con trasferimento della proprietà all’altro coniuge
    3. Fondo costituito dai coniugi ognuno con beni propri con trasferimento della proprietà
    4. Fondo costituito dai coniugi con beni di entrambi ma posseduti in percentuali diverse, con trasferimento della proprietà

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