Reddito di emergenza Covid

Apr 7, 2021 Notizie Fiscali

Dal 06 marzo , fino al 30 aprile 2021, le persone e le famiglie possono richiedere il Reddito di emergenza.

Quando e come 

Il Rem viene erogato per tre mesi (marzo, aprile e maggio) alle famiglie in condizioni di difficoltà, in contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid e alle persone che hanno terminato di percepire la Naspi o la Discoll tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, aventi Isee non superiore a 30.000 euro.

A chi spetta

Il Rem è rivolyo ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica ossia coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI o la DIS-COLL, e hanno un ISEE non superiore a 30.000 euro.

Il Reddito di emergenza spetta:

  • ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata 
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati
  • lavoratori dello spettacolo; lavoratori agricoli
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
  •  lavoratori intermittenti
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • incaricati alle vendite a domicilio
  • lavoratori domestici
  • lavoratori marittimi
  • lavoratori dello sport

I requisiti

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di una serie di requisiti:

  • il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda
  • un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa.
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE; un valore ISEE, attestato dalla Dichiarazione sostitutiva unica valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro. Il requisito relativo al valore ISEE viene accertato, in fase istruttoria, dall’Inps.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso: il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN , SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica oppure rivolgendosi agli Istituti di patronato Caf, entro il termine del 30 aprile 2021.

 

 

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